Determinazione della residenza fiscale
Con la risposta a interpello n. 255 del 17 marzo 2023, recante oggetto “Determinazione della residenza fiscale di una persona fisica ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge del 23 dicembre 1978, n. 943”, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su come comportarsi ai fini della dichiarazione dei redditi, nel caso in cui, per un lavoratore dipendente appena trasferito, ci sia differenza nei due paesi tra la data del suo trasferimento di domicilio in Svizzera e quella invece risultante in Italia.
Il quesito
L’Istante riferisce di essersi trasferito in Svizzera nell'anno x per motivi di lavoro.
Al riguardo, specifica che, negli ultimi sei mesi di tale annualità:
Negli ultimi sei mesi dell'anno x+1 l'Istante si è iscritto all'AIRE.
Per quanto detto, l’Istante segnala di dover essere considerato fiscalmente residente in Italia negli anni x e x+1, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del TUIR, ma, altresì, residente in Svizzera dal giorno z dell'anno x, in base alla vigente normativa elvetica.
Secondo il contribuente, il conflitto tra le normative interne di Italia e Svizzera viene risolto dalle disposizioni, contenute nell'art. 4, paragrafo 4, della Convenzione tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni, che collegano il cambiamento di residenza fiscale al trasferimento di domicilio tra i due Paesi.
Tanto premesso, in base alle citate disposizioni convenzionali, il contribuente chiede se debba essere considerato residente in Svizzera dal giorno z dell'anno x, data di trasferimento dell'istante nel suddetto Stato, e se i redditi, percepiti a fronte dell'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera, a partire dal giorno y dell'anno x, debbano essere assoggettati a imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e non riportati nelle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità x e x+1.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta a interpello in oggetto, come richiesto dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate illustra i criteri di individuazione della data di trasferimento di una persona ai fini dell’applicazione del criterio del frazionamento del periodo di imposta (split year) previsto dall’art. 4, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Svizzera.
Si ricorda al riguardo che tale disposizione prevede, come soluzione ai conflitti di residenza tra i due Stati, che “la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data”.
Ai fini della richiamata disposizione convenzionale, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che non ha effetto l’iscrizione all’AIRE (nella specie, intervenuta l’anno successivo all’ingresso nel territorio svizzero e all’inizio dell’attività lavorativa su tale territorio), in quanto tale dato rileva unicamente ai fini della normativa interna.
Ciò che invece rileva ai fini convenzionali è la data dell’effettivo trasferimento materiale del domicilio. Ne segue che, fino a tale data, devono essere dichiarati in Italia i redditi ovunque prodotti dalla persona, mentre dal giorno successivo, devono essere dichiarati in Italia solo i redditi prodotti nel territorio italiano.
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