Costituiscono reddito d'impresa e non di lavoro autonomo
Con la risposta all'interpello n. 136 del 20 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di riscossione accentrata dei compensi per attività mediche e paramediche svolte presso strutture sanitarie private.
In sintesi, i compensi riscossi dalla struttura sanitaria privata, relativi alle prestazioni di medici che operano attraverso una società tra professionisti (S. T. P.), non rientrano tra quelli che la stessa struttura è tenuta a trasmettere annualmente al Fisco. Questi, infatti, costituiscono reddito d’impresa e non di lavoro autonomo.
Dunque con il suddetto interpello l’Agenzia delle Entrate approva le considerazioni della contribuente, una struttura sanitaria privata tenuta a incassare, registrare e inviare i dati dei compensi dei medici lavoratori autonomi che prestano attività all’interno della propria sede.
La stessa ha chiesto un parere in merito al fatto che ritiene inapplicabili, ai compensi dei professionisti “soci”, le descritte disposizioni della Finanziaria per il 2007 che introdusse, a decorrere dal 1° marzo 2007, l'obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private.
L’Agenzia delle Entrate, dunque, giunge alla sopraccitata conclusione rievocando i commi da 38 a 42 dell’articolo 1 della Finanziaria per il 2007, che appunto introduceva l'obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private, l’articolo 10, comma 3, della legge n. 183/2011, che ha dato il via libera alla costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari del codice civile, vale a dire società di persone, società di capitali e cooperative. Ricorda infine che, con la risposta n. 128/2018, ha chiarito che queste società, per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico, producono reddito d’impresa in quanto non costituiscono un genere autonomo e “ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P. non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria”.
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