Pubblicata la guida per i professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità
Come è noto, il c.d. "Bonus facciate" di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consiste in una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF o IRES) per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
È possibile fruire di tale detrazione direttamente in dichiarazione oppure esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito prevista dall'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il recente decreto-legge n. 157 dell'11 novembre 2021 (c.d. "Decreto anti-frodi"), al fine di arginare possibili abusi, ha esteso ai bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%, tra cui, appunto, il "Bonus facciate", l'obbligatorietà del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese, nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di una delle predette opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Proprio per questo motivo, la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti ha pubblicato una guida ai professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto al "Bonus facciate", utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per l'apposizione del visto.
Tale guida, dal titolo “check list – bonus facciate”, al pari delle check list già pubblicate per gli interventi che danno diritto al Superbonus 110%, rappresenta uno strumento di supporto per il professionista di carattere generale che non può ritenersi comunque esaustivo circa i controlli da effettuare.
Spetta infatti esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.
Fonte: fondazionenazionalecommercialisti.it
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