L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di rimborso IVA in ipotesi di cessione di un ramo aziendale
Con la risposta a interpello n. 432 del 24 agosto 2022, recante oggetto “Rimborso IVA - Soggetto legittimato a presentare la richiesta in ipotesi di cessione d'azienda - Articolo 30-ter, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633” l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di rimborso IVA individuando il soggetto legittimato a presentare la richiesta in ipotesi di cessione di un ramo aziendale.
Nella fattispecie, una società inglese, non residente in Italia ma ivi identificata, ha acquistato un ramo d'azienda, anche questa stabilita all'estero e identificata in Italia, alla quale l’Amministrazione finanziaria aveva notificato l'accertamento per indebita detrazione IVA in quanto erano state fatturate con addebito dell’imposta alcune cessioni di beni che, invece, non erano imponibili.
La cessionaria, a seguito di definitività del giudizio, ha versato all'Agenzia delle Entrate l'IVA indebitamente detratta; quindi, chiede in quanto dante causa di poter ottenere il rimborso, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 2, DPR n. 633/1972, dell’imposta addebitata per errore dalla cedente nei confronti della cessionaria e da quest'ultima restituita all'erario perché indebitamente detratta.
L’Agenzia delle Entrate specifica che “la cessione di un ramo d'azienda è un'operazione straordinaria nella quale si determina, in linea generale, una situazione di continuità tra i contribuenti interessati”.
Al riguardo, l'art. 16, comma 11, lettera a), legge n. 537/1993 stabilisce che gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'IVA, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.
Inoltre, in base alla risoluzione n. 195/2007, anche quando l'operazione straordinaria riguarda due soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia, “valgono gli stessi obblighi e gli stessi diritti previsti dalla disciplina IVA per operazioni straordinarie fra soggetti residenti”.
Lo stesso dicasi con riferimento all'ipotesi di cessione d'azienda o di uno o più rami aziendali tra due soggetti non residenti, che operano ciascuno per tramite di un proprio rappresentante fiscale in Italia (Cfr. risoluzioni n. 371/E del 13 dicembre 2007 e n. 417/E del 31 ottobre 2008).
Ne consegue che, nelle ipotesi di cessione d'azienda o di uno o più rami aziendali, che abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa - come nel caso prospettato, ove, per stessa ammissione dell'istante, la cedente “a seguito della suddetta cessione, (...) ha cessato - con efficacia dal 1° giugno 2011 - di svolgere attività rilevante ai fini IVA in Italia, e, per tale motivo, ha chiuso la partita IVA italiana” - il cessionario deve assolvere tutti gli adempimenti, agli effetti dell'IVA, successivi alla data di cessione.
Tale successione negli obblighi del cedente rileva anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 30-ter, comma 2, del decreto IVA secondo cui, “nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa”.
L'articolo 30-ter consente, dunque, al cedente e/o prestatore di presentare la domanda di rimborso dell'IVA non dovuta, accertata definitivamente, entro due anni dalla restituzione, in via civilistica, al cessionario e/o committente. In particolare, per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell'IVA indebitamente versata è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato e incassato a titolo di rivalsa.
I due anni entro i quali presentare la richiesta di rimborso dell'IVA non dovuta decorrono, infatti, dal momento in cui avviene la restituzione al cessionario/committente della medesima somma da lui versata per effetto di accertamento definitivo.
Tutto ciò premesso, con riferimento al caso di specie, assumendo che, per effetto della cessione del ramo aziendale, il soggetto dante causa possa considerarsi "estinto" - avendo cessato qualunque attività rilevante ai fini IVA in Italia e conseguentemente chiuso la sua posizione IVA - si ritiene che, laddove il cessionario/committente abbia correttamente riversato l'IVA indebitamente detratta, sia l'istante avente causa il soggetto legittimato a presentare la domanda di restituzione, ai sensi dell'articolo 30- ter del decreto IVA, a decorrere dalla data di rimborso dell'IVA a suo tempo applicata in via di rivalsa al cliente.
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