Procedure in caso di fallimento dell’impresa
La Certificazione Unica 2020 è un documento utilizzato dai sostituti d’imposta per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. In esso sono presenti dati utili al contribuente per la presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 o modello Redditi).
Per il periodo d’imposta 2019 i sostituti d’imposta dovevano trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo (data prorogata inizialmente al 31 marzo), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.
Il decreto “Liquidità” ha prorogato al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta potevano inviare all’Agenzia delle Entrate, e consegnare agli interessati le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine più lungo di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2020.
Ricordiamo che la Certificazione Unica serve in particolare per attestare l’ammontare complessivo dei:
L’obbligo di inviare la Certificazione Unica coinvolge i datori di lavoro e i sostituti di imposta, oltre agli enti pubblici o privati che nell’anno precedente hanno erogato somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte o che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali INPS o alla Gestione dipendenti pubblici e/o premi assicurativi INAIL.
Certificazione Unica: in caso di fallimento
Nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazione della Certificazione, l’estinzione o meno del sostituto, dovuto ad esempio a operazioni straordinarie o procedure concorsuali.
Nell’ambito della procedura fallimentare, vi è la figura del Curatore che dovrà effettuare tutte le operazioni previste dalla normativa fiscale e lavoristica, tra le quali gli adempimenti relativi alla Certificazione Unica.
In questo caso nel frontespizio della Comunicazione, nel riquadro “dati relativi al sostituto” e nelle certificazioni intestate ai percipienti, devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto e il suo codice fiscale.
Il curatore fallimentare che sottoscrive la Comunicazione Unica, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio “dati relativi al rappresentante firmatario della Comunicazione”.
Dovranno essere osservate per i compensi direttamente erogati dal curatore fallimentare simili modalità di compilazione delle certificazioni.
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