Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in tema fringe benefit
La risposta n. 89/2024 dell'Agenzia delle Entrate offre un'analisi dettagliata e articolata riguardo al trattamento fiscale dei benefit forniti dall'azienda ai dipendenti. L’Agenzia sottolinea diversi punti chiave che meritano un'attenzione approfondita per comprendere appieno le implicazioni fiscali di tali vantaggi.
Innanzitutto, l'Agenzia chiarisce che, secondo l'articolo 51 comma 1 del Tuir, il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo specifiche esenzioni stabilite dalla legge. Questo principio di onnicomprensività del reddito implica che qualsiasi beneficio ricevuto dai dipendenti, anche sotto forma di erogazioni liberali, è soggetto a tassazione, a meno che non sia espressamente escluso.
Tuttavia, l'articolo 51 comma 9 del Tuir prevede un'eccezione, stabilendo la non imponibilità dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente ai dipendenti fino a un determinato valore, attualmente fissato a 258,23 euro. Questo significa che i benefit forniti dall'azienda ai dipendenti al di sotto di questa soglia non sono considerati reddito imponibile.
Il caso in esame
Nel caso specifico, l'azienda in questione offre ai dipendenti una bevanda gratuita al giorno e un sacchetto di caffè selezionato mensilmente. Anche se l'azienda sostiene che tali benefici fanno parte della strategia aziendale per promuovere la conoscenza e la vendita dei propri prodotti, l'Agenzia osserva che essi sono offerti a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro prestazione lavorativa o dalle vendite effettuate. Inoltre, i dipendenti possono utilizzare questi vantaggi per scopi personali o anche decidere di non fruirne, poiché non vi sono obblighi contrattuali specifici.
Questo dimostra che i benefit offerti non sono erogati esclusivamente nell'interesse dell'azienda, ma rappresentano comunque un vantaggio economico per i dipendenti. Pertanto, se il valore complessivo di tali benefit supera la soglia stabilita dall'articolo 51 comma 9 del Tuir, devono essere inclusi nel reddito imponibile dei dipendenti e soggetti a tassazione.
In conclusione, la risposta dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche se i benefit sono offerti con l'intento di promuovere l'azienda, sono comunque considerati un arricchimento per i dipendenti e quindi devono essere dichiarati come parte del reddito imponibile ai fini fiscali, se superano la soglia prevista dalla legge.
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