Nessun impatto fiscale per il socio
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 178 del 2 settembre 2024, ha fornito importanti chiarimenti riguardanti la determinazione del costo fiscale della partecipazione di un socio persona fisica in una società in nome collettivo (Snc), a seguito della rivalutazione degli immobili effettuata dalla società stessa. In particolare, viene precisato che la rivalutazione degli immobili non incide sul costo fiscale della partecipazione del socio, anche se la società, in un momento successivo alla rivalutazione, è passata dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria.
Il contesto
Il caso specifico esaminato riguarda un socio persona fisica, titolare del 50% delle quote di una Snc immobiliare, che intende conferire tali partecipazioni, insieme all'altro socio (titolare del restante 50%), in una nuova società neocostituita, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 177 del Tuir, che disciplina i conferimenti di partecipazioni in regime di "realizzo controllato" o "neutralità indotta". Gli immobili della Snc erano stati rivalutati nel periodo d’imposta 2008, quando la società era ancora in regime di contabilità semplificata. Successivamente, la Snc ha adottato il regime di contabilità ordinaria.
La rivalutazione degli immobili e il costo fiscale della partecipazione
Uno dei punti centrali della questione riguarda la possibilità che la rivalutazione degli immobili, avvenuta durante il regime di contabilità semplificata, possa avere effetti sul costo fiscale delle partecipazioni detenute dal socio. A questo proposito, il socio ha posto un quesito all’Agenzia delle Entrate chiedendo se la rivalutazione dei beni effettuata dalla società potesse incrementare il costo fiscale della propria partecipazione, soprattutto considerando il passaggio della Snc al regime di contabilità ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, coerentemente con la normativa e la prassi in tema di rivalutazione degli immobili e affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, la rivalutazione effettuata dalla Snc durante il periodo in cui adottava la contabilità semplificata non ha alcun effetto sul costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio.
Questo si deve al fatto che, a differenza dei soggetti in contabilità ordinaria, che possono iscrivere un saldo attivo di rivalutazione e quindi incrementare il costo fiscale della partecipazione, le società in contabilità semplificata non possono fare altrettanto in assenza di una contabilità generale e di un bilancio completo. Anche dopo il passaggio della Snc alla contabilità ordinaria, la riserva creata a seguito della rivalutazione è fiscalmente qualificabile come una riserva di utili liberamente distribuibile, e non incrementa il costo fiscale della partecipazione del socio, in quanto non si applica il comma 6 dell’articolo 68 del Tuir, che prevede l’aumento o la diminuzione del costo delle partecipazioni in base ai redditi e alle perdite imputate al socio.
Il regime dei conferimenti e la neutralità fiscale
La questione sollevata dal socio riguardava anche l'applicazione del comma 2 dell’articolo 177 del Tuir, che disciplina il regime di conferimenti a realizzo controllato o neutralità indotta. Secondo tale regime, quando un socio conferisce le proprie partecipazioni in una nuova società, il reddito del soggetto conferente viene determinato sulla base dell'incremento di patrimonio netto della società conferitaria, derivante dal conferimento delle partecipazioni.
In particolare, il socio voleva conoscere il costo fiscale esatto della partecipazione che intendeva conferire nella società neocostituita. Questo dato è cruciale per determinare se, in caso di conferimento, emergerà una plusvalenza, una minusvalenza o se si manterrà la cosiddetta neutralità fiscale.
Conclusioni dell'Agenzia delle Entrate
In risposta al quesito del socio, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la rivalutazione degli immobili effettuata in un regime di contabilità semplificata non produce effetti sul costo fiscale della partecipazione del socio persona fisica, nemmeno in caso di successivo passaggio della società a contabilità ordinaria. Di conseguenza, il costo fiscale delle partecipazioni che il socio intende conferire in una nuova società rimane invariato rispetto alla situazione precedente la rivalutazione, eliminando così la possibilità di un incremento derivante da tale operazione.
Inoltre, l’Agenzia ha evidenziato che, in assenza di perdite fiscali imputate al socio, non si applica il comma 6 dell’articolo 68 del Tuir, che avrebbe potuto ridurre il costo fiscale della partecipazione. Il chiarimento fornito dall’Agenzia ha quindi un’importante valenza pratica per tutti i contribuenti che si trovano in situazioni simili e intendono avvalersi delle norme sul conferimento di partecipazioni in regime di neutralità o realizzo controllato.
Questo tipo di operazione, regolata dai commi 2 e 2-bis dell’articolo 177 del Tuir, permette ai soci di trasferire le proprie partecipazioni senza generare immediatamente plusvalenze tassabili, a condizione che l’incremento di patrimonio netto della società conferitaria sia pari o inferiore al costo fiscale della partecipazione trasferita.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
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