Nuove indicazioni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito, con la circolare n. 9 del 21 aprile 2022, informazioni circa lo stato attuale del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), dando nuove indicazioni relative alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (CTS), e più precisamente sul procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS, con la finalità di porre sin dall’inizio le basi di una prassi applicativa comune a tutti gli uffici coinvolti, volta a conseguire il fondamentale obiettivo di “garantire l’uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza della normativa su tutto il territorio nazionale, oltreché di assicurare l’essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore”.
Con questo ultimo documento pubblicato, recante oggetto “Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV (Organizzazioni di volontariato) e delle APS (Associazioni di promozione sociale) iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS.”, vengono esplicitate e dettagliate le diverse modalità di iscrizione che gli enti devono implementare a seconda della compresenza di alcuni requisiti e caratteristiche proprie.
Vengono altresì indicate le tempistiche entro le quali gli uffici del RUNTS dovranno compiere i controlli dovuti e restituire quindi risposta alle associazioni.
Per l’iscrizione degli enti già esistenti e dotati di personalità giuridica viene prevista una verifica del notaio sulla sussistenza dei requisiti e sulla congruità del patrimonio.
Sarò necessario che l’attestazione patrimoniale abbia una data certa e non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, secondo le previsioni dell’articolo 42-bis del codice civile. Il procedimento di verifica è avviato d'ufficio e non su istanza di parte.
Il trust non può essere ricompreso all’interno del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del Codice del Terzo settore) in quanto, essendo privo di soggettività giuridica, non è configurabile come ente (si veda fra l’altro ordinanza della Cassazione n. 3986/2021).
Le nuove istruzioni fanno seguito al debutto del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, operativo dal 23 novembre 2021 (decreto dirigenziale n. 561/2021, ai sensi dell’articolo 30 del Dm n. 106/2020), che a regime sostituirà i registri delle APS, delle ODV e l’anagrafe delle Onlus.
Il provvedimento che ha dato avvio al registro contiene il calendario degli adempimenti che riguardano sia l’ufficio statale, sia gli uffici del RUNTS delle Regioni e delle Province autonome.
In particolare, la circolare definisce:
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
Credito d’imposta per gli investitori incapienti