La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n.789/2021
Con la risposta n. 789 del 24 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi possiede i requisiti previsti dal decreto Crescita - ossia avere almeno un figlio minorenne o a carico o essere diventato proprietario di un immobile residenziale dopo il trasferimento in Italia, nei 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi l'opzione - se è stato iscritto all’AIRE, può beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d'imposta.
Lo spunto per fare luce sulle regole che permettono di esercitare tale opzione e beneficiare quindi di una riduzione dell’imponibile pari al 50 o al 90 per cento arriva dall’analisi di un caso pratico.
Nella fattispecie, l’Istante, cittadina italiana con titolo di laurea, dichiara:
L'Istante dichiara, inoltre, di avere acquistato in data 6 novembre 2019, in comproprietà con il marito, un immobile presso cui ha fissato la residenza e di avere due figlie minorenni.
Chiede dunque chiarimenti sulla possibilità di potere accedere all'opzione prevista dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quale cittadina italiana che durante la permanenza all'estero è stata iscritta all'AIRE, ferme restando tutte le altre condizioni richieste dalla norma in questione.
L'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, di seguito "decreto Crescita") ha modificato alcuni dei requisiti soggettivi e oggettivi, incrementato le percentuali di abbattimento dell'imponibile fiscale dei redditi agevolabili e previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l'estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile.
Con riferimento a tali modifiche, applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 30 aprile 2019, sono stati forniti chiarimenti interpretativi con circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.
Con l'articolo 16, comma 3-bis del decreto legislativo n. 147 del 2015 come inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), decreto Crescita, il legislatore ha introdotto un'estensione temporale del beneficio fiscale a ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:
oppure
Dunque, non mancano di certo all’Istante i principali requisiti richiesti dalla norma:
Dall’Agenzia delle Entrate arriva infatti il via libera proprio con la risposta all’interpello numero 789 del 2021: “si ritiene che i soggetti Controesodati, iscritti all'AIRE, che al 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati, possano esercitare l'opzione ex articolo 1, comma 50, della legge n. 176 del 2020 e, quindi, accedere alla misura di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto Crescita”.
Nel motivare la sua posizione l’Amministrazione finanziaria sottolinea che, nel caso analizzato, sembrano esserci tutte le condizioni da rispettare.
“Con riferimento al caso di specie, si ritiene che l'Istante, sussistendo i requisiti di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge n. 34 del 2019 (avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o, alternativamente, essere diventato proprietario di un'unità immobiliare di tipo residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nei dodici mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi l'esercizio dell'opzione), non oggetto di verifica in questa sede, stante l'iscrizione all'AIRE durante la sua permanenza all'estero, possa beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d'imposta”.
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