I chiarimenti dell’INPS con la circolare n. 52/2023
Con la Circolare n. 52 del 7 giugno 2023, l’INPS chiarisce che per i lavoratori impatriati la base imponibile contributiva ossia il reddito sul quale calcolare i contributi previdenziali da versare all’INPS è la stessa di quella individuata ai fini Irpef.
Ricordiamo che, in base all'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, che ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati, il regime spetta al lavoratore che:
L'agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successive.
Con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, sono stati forniti chiarimenti in ordine, tra l'altro, ai requisiti soggettivi e oggettivi necessari per accedere all'agevolazione.
Inoltre, con riferimento al rientro in Italia di lavoratori dipendenti di datori esteri, con la circolare n. 33/E del 2020 è stato precisato che il citato articolo 16 non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato e, pertanto, che possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
Dunque, con la circolare n°52/2023, finalmente l’INPS chiarisce che “nel caso in cui nei quadri RF e RG sia stata barrata la casella “Impatriati – art. 16 D. Lgs. 147/2015”, la base imponibile è la stessa individuata ai fini IRPEF”.
Questo significa che non vi sono basi imponibili differenziate tra tassazione e contribuzione per gli impatriati e che, di fatto, questa agevolazione è sia fiscale che previdenziale.
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