Ok dell’Agenzia delle Entrate
Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia non esclude né si pone in alternativa agli incentivi destinati a docenti e ricercatori. In assenza di disposizioni contrarie, i due regimi possono essere cumulati, purché siano rispettati i requisiti previsti per entrambi. Questo principio è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 16 del 28 gennaio 2025.
Il caso specifico
Un odontoiatra, trasferitosi in Spagna nel 2012 per un master triennale, ha poi lavorato come docente universitario a tempo indeterminato dal 2016 al 2022. Dopo aver conseguito il dottorato, nel 2024 ha continuato la docenza presso un'altra università spagnola come lavoratore dipendente. Il 1° agosto 2024 ha rassegnato le dimissioni per accettare un incarico in un ateneo italiano, iniziando l'attività il 1° settembre 2024. Ora sta per trasferire la residenza fiscale in Italia e aprire una partita IVA come odontoiatra.
Il contribuente ha chiesto se possa applicare il "nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati" per l'attività di odontoiatra e contemporaneamente beneficiare degli "incentivi per il rientro di ricercatori residenti all'estero" per l'attività di docente universitario. In alternativa, ha chiesto se possa applicare il "nuovo regime" su entrambe le attività.
L'analisi normativa L'Agenzia delle Entrate ha confermato la compatibilità tra i due regimi:
Il nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati, introdotto dall'articolo 5 del D.lgs. 209/2023, prevede che i redditi da lavoro dipendente, assimilati e autonomi prodotti in Italia siano tassati solo per il 50% dell'importo, fino a un massimo annuo di 600.000 euro. L'agevolazione dura cinque anni ed è estesa di tre anni se l'impatriato acquista un'abitazione in Italia.
Gli incentivi per il rientro di ricercatori residenti all'estero, disciplinati dall'articolo 44 del D.l. 78/2010, consentono ai docenti e ricercatori di escludere dal reddito imponibile il 90% dei compensi percepiti per l'attività svolta in Italia per sei anni.
Il precedente "regime speciale per lavoratori impatriati" (articolo 16, D.lgs. 147/2015) impediva il cumulo con gli incentivi per ricercatori. Tuttavia, il "nuovo regime" introdotto nel 2023 non contiene alcun divieto di cumulabilità.
L'Agenzia delle Entrate ha quindi stabilito che il contribuente potrà applicare il "nuovo regime agevolativo" per i redditi da attività odontoiatrica e, contemporaneamente, beneficiare degli "incentivi per il rientro di ricercatori" per l'attività di docente universitario. Le agevolazioni si applicheranno dal 2025, con durata massima prevista dalla normativa vigente.
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